Lavoro intermittente e periodo di prova, cosa cambia dopo decreto Trasparenza
Il Datore di lavoro non più obbligato al preavviso di chiamata minimo, ma tenuto a indicare nel contratto di lavoro intermittente le eventuali fasce orarie e i giorni prestabiliti in cui il lavoratore è chiamato a svolgere la prestazione.
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Nuove tutele, inoltre, in favore dei lavoratori per quanto riguarda il periodo di prova. Sono alcune delle novità introdotte dal D.Lgs. n.104/2022 (c.d. Decreto Trasparenza) in materia di contratto di lavoro intermittente e periodo di prova che la Fondazione Studi Consulenti del Lavoro analizza con l’approfondimento dal titolo ‘Il contratto di lavoro intermittente e il nuovo periodo di prova dopo il Decreto Trasparenza’ del 6 settembre 2022.
Come noto, il provvedimento prevede, dallo scorso 13 agosto, una serie di informazioni relative al rapporto di lavoro che datori di lavoro e committenti sono tenuti a comunicare ai lavoratori in fase di assunzione. Il Decreto apporta modifiche all’articolo 15 del D.Lgs. n. 81/2015 e stabilisce che, oltre alle informazioni di cui all’articolo 1, comma 1 del decreto citato, il contratto di lavoro intermittente debba contenere altri elementi, tra cui la natura variabile della programmazione del lavoro, la durata e le ipotesi, oggettive o soggettive, che consentono la stipulazione del contratto.
L’ulteriore novità che emerge dal confronto tra il testo originario dell’articolo 15, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2015 e il decreto Trasparenza è che il legislatore ha eliminato la previsione che obbligava il datore a un preavviso di chiamata minimo. In buona sostanza, le parti ora possono concordare un preavviso di chiamata anche di una sola ora. Il documento si sofferma poi sul periodo di prova che, stando all’articolo 7, comma 1, del D.Lgs. n. 104/2022, non può essere superiore ai sei mesi, nemmeno laddove ci fosse un accordo certificato delle parti contraenti. Per poi analizzare proporzionalità, sospensione, non ripetibilità del periodo di prova con un cenno ai profili ispettivi e alle sanzioni amministrative nel caso in cui il datore non fornisse le informazioni dovute al lavoratore.
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